Il ministero della Salute: in farmacia medicinali equivalenti solo se il medico non indichi nella ricetta la “non sostituibilità”, o non ci sia una diversa richiesta del cliente
ROMA. Per alleggerire i costi sulle famiglie, «il farmacista sarà tenuto a dispensare, al posto del farmaco commerciale, il medicinale generico equivalente avente il costo più basso, a meno che il medico non abbia espressamente indicato in ricetta la non sostituibilità del farmaco prescritto o salvo diversa richiesta del cliente».
Lo precisa il ministero della Salute, chiarendo la corretta interpretazione del comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto «Cresci Italia», con particolare riferimento al comportamento al quale è tenuto il farmacista.
La norma stabilisce che «Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente».
Un'interpretazione letterale della disposizione, sottolinea il ministero in una nota, «potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del medicinale con “marchio indicato” come prima scelta dal medico.
La corretta interpretazione della norma non può prescindere dalla ratio dell'intero comma 9, le cui finalità - prosegue la nota - sono dirette a favorire l'uso di medicinali equivalenti a più basso costo, in tutti i casi in cui non sussistano specifiche ragioni sanitarie che rendano necessario l'impiego dello specifico medicinale indicato dal medico».
L'espressione «equivalente generico», rileva inoltre il ministero, «deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello specificato dal medico, senza operare alcuna distinzione fra medicinali “con marchio” e medicinali a denominazione generica».
Lo precisa il ministero della Salute, chiarendo la corretta interpretazione del comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto «Cresci Italia», con particolare riferimento al comportamento al quale è tenuto il farmacista.
La norma stabilisce che «Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente».
Un'interpretazione letterale della disposizione, sottolinea il ministero in una nota, «potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del medicinale con “marchio indicato” come prima scelta dal medico.
La corretta interpretazione della norma non può prescindere dalla ratio dell'intero comma 9, le cui finalità - prosegue la nota - sono dirette a favorire l'uso di medicinali equivalenti a più basso costo, in tutti i casi in cui non sussistano specifiche ragioni sanitarie che rendano necessario l'impiego dello specifico medicinale indicato dal medico».
L'espressione «equivalente generico», rileva inoltre il ministero, «deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello specificato dal medico, senza operare alcuna distinzione fra medicinali “con marchio” e medicinali a denominazione generica».
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