Vaccinazione obbligatoria per TUTTI gli esercenti le professioni Sanitari ed operatori di strutture pubbliche o private o studi professionali (Decreto sostegni)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.44 dell’1.04.2021
che prevede obbligo vaccinale per tutti gli esercenti professioni
sanitarie e operatori di interesse sanitario in ogni tipo di struttura
pubblica o privata o studio professionale.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della
professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai
soggetti obbligati. Non è obbligatoria e può essere omessa o differita
solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di
medicina generale.
Entro cinque giorni dalla data di entrata del presente decreto i datori
di lavoro dovranno trasmettere, preferibilmente via PEC, alla Regione
– Assessorato alla Sanità Regione Sicilia
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
– l’elenco dei propri dipendenti che a vario titolo rientrino nelle
categorie interessate. Dopo verifica dello stato vaccinale di ciascuno
dei soggetti rientranti negli elenchi, la Regione segnalerà all’ ASL
di competenza (entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi) i
nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. In seguito a tale
segnalazione l’ASL richiederà all’interessato di produrre entro cinque
giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della
vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa.
In caso di mancata presentazione della documentazione l’ASL inviterà
formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del
vaccino anti-Sars -CoV-2 indicandone modalità e termini. Qualora si
sia già prenotati ma in attesa di somministrazione si dovrà poi
comunicare in ASL entro 3 giorni l’avvenuta vaccinazione.
Decorsi i termini l’ASL competente, accertata l’inosservanza
dell’obbligo, ne darà immediata comunicazione all’interessato, al
datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. Ciò
determinerà la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o
mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in
qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. Per gli
iscritti agli Albi l’Ordine comunicherà alle Autorità competenti la
sospensione dall’esercizio professionale. Per il datore di lavoro sarà
necessario demansionare o rimansionare il dipendente inosservante a
patto che ciò non implichi rischi di diffusione del contagio. In caso
ciò non sia possibile, per il periodo di sospensione dal lavoro, non è
dovuta alcuna retribuzione o compenso. Tali sospensioni dall’esercizio
professionale sia per il professionista che per i dipendenti
mantengono efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

IL PRESIDENTE Dott. Santo Pitruzzella